Le indicazioni Inps sul ticket licenziamento
Con la circolare n. 137 del 17 settembre 2021 l’Inps interviene sulla determinazione della contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 33 a 35, della legge n. 92/2012. Come previsto dalla legge il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Non vi è, pertanto, alcun collegamento tra il contributo e l’importo della prestazione individuale; la contribuzione è calcolata in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia esso part-time o full-time. L’Istituto precisa che, prima di procedere con il pagamento, occorre definire innanzitutto l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato e, in seguito, calcolare l’importo in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal dipendente nel limite massimo di 36 mesi. Per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo si determina in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
All’interno della circolare viene riportata una tabella riassuntiva degli importi annui del massimale, sulla base dei quali è possibile calcolare l’importo del contributo dovuto. L’istituto rimanda a un successivo messaggio il chiarimento rispetto alla regolarizzazione degli importi nel caso si siano effettuati versamenti in misura maggiore o minore di quella dovuta.
Notizie correlate: Anticipo NASpI con esenzione Irpef – Indennità Covid e NASpI del Decreto Sostegni – Nuove indennità e deroghe NASpI