Contributi x emersione lavoro irregolare
Pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 30 settembre 2020 che riepiloga le modalità di versamento dei contributi forfettari presso l’Agenzia delle Entrate da parte dei datori di lavoro che, tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020, hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 103 del D.L. 30/2020.
L’importo del contributo da versare, dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale dai datori di lavoro e relativo ad ogni mese/frazione di mese di durata del rapporto di lavoro è riportato nel decreto interministeriale del 7 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre scorso. In particolare, si ricorda: 300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 156 euro per il settore di assistenza alla persona e del lavoro domestico. I codici tributo per il versamento delle somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58/E. Il contributo – si legge – è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari. È inoltre dovuto in misura intera, anche se riferito a frazioni di mese, nel periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto irregolare e la data dell’istanza. Il pagamento da parte del datore di lavoro dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno; mentre lo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell’importo versato.