INL: prime indicazioni sul D.L. “Agosto”
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni di interesse dell’Ispettorato contenute nel D.L. n. 104/2020. In particolare, si sofferma: sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3), per un periodo massimo di 4 mesi, e per i datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2020 assumano lavoratori subordinati a tempo determinato (art. 6). Inoltre, sulla proroga o rinnovo fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza necessità delle causali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. L’Ispettorato chiarisce che tale disposizione permette altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”. Dunque, – si legge – laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, purchè sia rispettata la durata massima di 24 mesi.
Inoltre, chiarisce che la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo e, pertanto, la durata del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda altresì che l’art. 14 del decreto proroga il divieto e la sospensione dei licenziamenti se i datori di lavoro non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dal versamento dei contributi. La disposizione ripropone la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. Tale misura, precedentemente limitata ai recessi intervenuti nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, viene estesa ai recessi effettuati in tutto l’anno 2020. Infine, l’INL rammenta che, secondo l’art. 99 del decreto “Agosto”, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2020.
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