Bonus sanificazione: istituito codice tributo
Con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6917” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus previsto dal decreto convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Anche se il provvedimento riconosce un’agevolazione pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, i Consulenti del Lavoro hanno rilevato come il bonus finisca per essere pari a poco più del 9% a causa della percentuale di calcolo resa nota dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 11 settembre.
Ciascun beneficiario – spiega l’Agenzia nella risoluzione – può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.