Inps: assegno ordinario e bonus Covid-19 cumulabili
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all’emergenza pandemica con l’assegno ordinario di invalidità. Secondo quanto previsto dalla normativa, la cumulabilità riguarda anche l’indennità Covid-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal Decreto “Rilancio”. Dunque, – si legge in una nota sul sito Inps – chi ha avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo. I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, inoltre, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto “Rilancio”), tramite l’apposito servizio.