AE: da detrazioni mascherine a sospensioni fiscali
Ulteriori chiarimenti, relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 e nel D.L. n. 23/2020 in seguito all’emergenza, arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020. Nel documento si chiarisce che le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per quanto riguarda le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19, le stesse spettano se effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. In merito alle sospensioni fiscali previste dai due decreti viene chiarito, ad esempio, che sono spostati al prossimo 30 giugno i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’esterometro del primo trimestre 2020. Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio. Infine, la circolare conferma che è opportuno concludere gli accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale e fornisce diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.