Inps, istruzioni per congedi e permessi Legge 104

Inps, istruzioni per congedi e permessi Legge 104

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’Inps fornisce le istruzioni per poter fruire del congedo per emergenza Covid-19 – in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi – e dell’incremento dei permessi della Legge 104/1992, come previsto dal decreto “Cura Italia”. In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado il D.L. n. 18, come noto, ha introdotto un congedo straordinario per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo, con una indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito della categoria lavorativa di appartenenza e con copertura da contribuzione figurativa.

Il congedo è riconosciuto alternativamente a uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni – limite che non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata – a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Coloro che vogliano usufruire del congedo, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Inps, utilizzando la normale procedura di congedo parentale per lavoratori dipendenti. È inoltre riconosciuta – spiega la circolare – la possibilità di fruire del beneficio in argomento anche ai genitori con figli fra i 12 e i 16 anni, senza però avere diritto ad alcuna indennità e al riconoscimento della contribuzione figurativa. In questo caso, l’istanza deve essere presentata solo al proprio datore di lavoro. In merito ai congedi per l’assistenza di figli con grave disabilità accertata dalla cd. Legge 104/1992, la circolare Inps ricorda che l’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30%. Nei predetti casi, l’art. 23, co. 5 del D.L. n. 18/2020 ha previsto, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, la possibilità di fruire del congedo indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. L’Istituto ricorda infine che i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto ai permessi in questione, potranno godere in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese e possono essere anche frazionate in ore, secondo gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018.

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