Istituito il Fondo di solidarietà bilaterale a tutela dei dipendenti degli studi professionali
E’ stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020 il decreto datato 27 dicembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede l’istituzione presso l’Inps del “Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali”, ai sensi dell’art. 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015. Il Fondo – si legge – ha lo scopo di tutelare i dipendenti degli studi professionali, con almeno tre dipendenti, compresi i lavoratori assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività lavorativa. Come stabilito dal decreto, le riduzioni e le sospensioni possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile, con la previsione di ulteriori 26 settimane per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti.
A copertura del Fondo – spiega il provvedimento – sono previsti i contributi ordinari e versati dagli iscritti: 0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le attività che hanno in media più di tre addetti (apprendisti inclusi); 0,65% per quelle con più di 15 addetti; ulteriore 4% delle retribuzioni perse in caso di ricorso all’ assegno ordinario