Credito d’imposta nel Mezzogiorno: interpello Agenzia delle Entrate
Con la risposta ad interpello n.1/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (CIM) di cui all’articolo 1 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Il credito è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, ovvero macchinari, impianti e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Sud Italia.
Nel provvedimento, l’Agenzia spiega che l’invio di istanza di rettifica non fa venir meno il diritto alla fruizione del credito di imposta già attribuito, salvo la diversa modulazione tra le diverse annualità. Infatti, nel caso di traslazione integrale o parziale degli investimenti programmati, la presentazione di una comunicazione di rettifica non incide sul diritto alla fruizione del credito, che resta subordinato all’effettiva realizzazione degli investimenti. Inoltre, nel caso in cui l’attribuzione del credito di imposta sia avvenuta dietro rilascio di certificato antimafia perché l’ammontare del credito supera i 150mila euro e non con condizione risolutiva, qualora non sussistano motivi ostativi, è comunicata al contribuente l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Non sono previste – chiarisce ancora l’Agenzia – sanzioni per gli utilizzi indebiti per le compensazioni del credito di imposta effettuate in base all’avanzamento dell’investimento, salvo in caso in cui sia stato utilizzato un credito di imposta inesistente, a causa della previa mancata effettuazione dell’investimento. Infine, l’Agenzia dispone che la rettifica dell’anno di riferimento indicato nel modello F24 in corrispondenza del credito compensato possa essere richiesta nel caso in cui, per errore materiale di compilazione dello stesso modello F24, tale parametro non corrisponda all’anno in cui è stato effettivamente realizzato l’investimento agevolato.