Sì a ricongiunzione onerosa Gestione Separata – Casse private
Il professionista può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi fra Gestione Separata Inps e Cassa professionale. L’importante principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 26039 dello scorso 15 ottobre, nella quale la Corte ha esaminato il ricorso presentato dall’Istituto di previdenza contro un libero professionista la cui domanda era già stata accolta sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte d’appello.
Secondo l’Inpsalla luce delle previsioni delle l. n. 45/1990 e n. 335/1995 e del d.lgs. n. 184/1997, la facoltà di ricongiunzione onerosa non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione nel calcolo dei contributi versati alle casse professionali. Di diverso avviso la Suprema Corte, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 61/1999 che ha dichiarato illegittimi gli art. 1 e 2 della l. n. 45/1990 laddove non prevedevano il diritto di avvalersi della ricongiunzione, più vantaggiosa anche se costosa per l’assicurato, come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentono il conseguimento dello stesso obiettivo. Secondo gli Ermellini, dunque, non sussistono limiti all’utilizzo di tale opzione.