INPS: Fondo di garanzia Tfr nel trasferimento d’azienda
Fra le tutele per i lavoratori previste dall’ordinamento in caso di trasferimento d’azienda, oltre a quelle contenute nell’art.2112 c.c. vi è l’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2 della L. n. 297/1982, esposto dall’Inps nella circolare n.74 del 2008.Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia e del nuovo contesto normativo di riferimento, anche in una prospettiva di deflazione del contenzioso e per assicurare uniformità di condotta, l’Istituto torna sul tema con il messaggio n. 2272 del 14 giugno con il quale fornisce indicazioni riepilogative sulle modalità di intervento del Fondo. Nel documento l’Istituto analizza le varie fattispecie: il trasferimento d’azienda da parte di cedente in bonis, il trasferimento d’azienda da parte di cedente assoggettato a procedura concorsuale, nonché il trasferimento d’azienda.
Nell’ipotesi in cui il trasferimento sia stato effettuato da azienda cedente in bonis come indicato anche nella circolare n. 74/2008, il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, vale a dire dell’imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Invece quando il trasferimento è attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, il legislatore, ai sensi della legge n. 428/1990, consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all’articolo 2112 c.c. Il messaggio si sofferma anche sul caso dell’affitto d’azienda del fallito, regolato dall’articolo 104-bis L.F. e, a partire dal 15 agosto 2020, dall’art. 212 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e fornisce indicazioni anche sull’eventuale richiesta di riesame.