Agenzia Entrate: chiarimenti su definizione irregolarità formali Pace fiscale

Agenzia Entrate: chiarimenti su definizione irregolarità formali Pace fiscale

Via libera alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Inoltre, per chi riceve un invito a regolarizzare da parte dell’ufficio e ha provveduto, entro il termine del 31 maggio, al versamento della prima o unica rata, c’è la possibilità, in presenza di un giustificato motivo, di ottenere una proroga di 30 giorni rispetto al termine del 2 marzo 2020. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.11/E del 15 maggio in merito alla definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018.

Il provvedimento – segnala il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate – si sofferma anche sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che – così come le violazioni sostanziali,  ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo – restano fuori dalla definizione agevolata. Si precisa poi che la regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

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