INPS: funzionalità per decesso utilizzatori Libretto famiglia
L’Inps, con messaggio n. 1908 del 17 maggio 2019, comunica l’implementazione della piattaforma operativa per le prestazioni occasionali nelle ipotesi di decesso degli utilizzatori del libretto famiglia. In particolare, per le seguenti operazioni:
- richiesta di rimborso delle somme versate dal dante causa per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e non utilizzate per il pagamento di prestazioni;
- inserimento di prestazioni lavorative svoltesi anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto Famiglia, al fine dell’erogazione del compenso al lavoratore da parte dell’Inps e dell’accredito della relativa contribuzione previdenziale.
Le somme oggetto di richiesta di rimborso devono essere state effettivamente versate dal dante causa e non devono derivare, pertanto, dal riconoscimento di bonus da parte della Pubblica Amministrazione. Per la richiesta di rimborso e ai fini dell’inserimento delle prestazioni lavorative – si legge nel messaggio Inps – l’interessato deve effettuare una dichiarazione in procedura che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario. L’erede dovrà inserire copia del testamento in procedura tramite l’apposita funzionalità e tale dichiarazione dovrà essere validata dall’operatore di sede all’esito positivo delle verifiche sulla legittimazione del richiedente. Successivamente alla predetta validazione, l’interessato potrà inserire la domanda di rimborso e/o le suddette prestazioni lavorative. Per l’inserimento delle prestazioni svoltesi anteriormente al decesso del dante causa, l’erede è tenuto a rilasciare le proprie dichiarazioni di responsabilità, precisando, tra l’altro, di non essere a conoscenza che fosse in corso al momento della prestazione lavorativa, né fosse cessato da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l’utilizzatore e il lavoratore indicato. L’Istituto ricorda infine che non è possibile la coesistenza della qualità di erede e di prestatore, per cui l’erede non può inserire prestazioni lavorative in favore di sé stesso. Inoltre, non è possibile inserire prestazioni lavorative aventi data inizio/fine successiva alla morte del dante causa.