Ispezioni: precisazioni per una corretta impugnazione dei verbali
I risultati sull’attività di vigilanza in materia lavoristica, contributiva e assicurativa devono essere sempre condivisi tra tutti gli ispettori coinvolti e riportati, poi, in verbali distinti per ciò che concerne gli aspetti amministrativo-sanzionatori e quelli previdenziali. A precisarlo è lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n.1/2019, per evidenziare l’esigenza di una semplificazione delle attività di accertamento e di una razionalizzazione dei contenuti delle avvertenze inerenti gli strumenti di tutela.
Per una corretta impugnazione del verbale di accertamento, l’Ispettorato precisa che i ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sono possibili «sugli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli enti previdenziali e assicurativi che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro». Non si può ricorrere, però, per entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) e, in particolare, quello contributivo è impugnabile solo in caso di contestazioni su qualificazione e/o sussistenza del rapporto senza conseguenze sul piano sanzionatorio-amministrativo. In caso di rapporti di lavoro simulati, inoltre, è possibile fare ricorso avverso gli accertamenti davanti alla magistratura e non presso il Comitato.