In Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto legge 21 ottobre 2021 n.146, in vigore dal 22 ottobre, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2022 stabilisce il prolungamento a 150 giorni del termine delle cartelle di pagamento previste dalla Rottamazione-ter notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, l’estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19, mentre per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. Previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo, così come una semplificazione della disciplina del patent box. Il decreto interviene anche in materia di lavoro e, in particolare, in materia di sicurezza. Viene prevista, infatti, una stretta sulle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa sulle misure di prevenzione, o che utilizzano lavoratori in nero.
Rifinanziata l’indennità di malattia per quarantena da Covid-19, con un rimborso pari a 600 euro per i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni Inps (con esclusione del lavoro domestico) per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. Viene, inoltre, approvata una nuova proroga della CIG Covid: i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021; per i settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività, possibile presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Nel decreto anche la conferma dei congedi per i figli in DAD affetti da Covid o in quarantena e lo stanziamento di nuove risorse per il Reddito di Cittadinanza (aggiunti 200 milioni di euro per l’anno 2021) e l’assegno unico (6.000 milioni di euro annui a partire dal 2022).
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