Credito d’imposta per sanificazione ambientale e DPI
Con il provvedimento n.191910 del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel mese di luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.
La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Il credito d’imposta per ciascun beneficiario è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima Ccmunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito richiesto non può superare i 60mila euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa, è stabilito un tetto massimo per la fruizione, pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con un successivo provvedimento che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà emanare entro il 12 novembre 2021.
Il credito d’imposta può essere fruito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa oppure in compensazione – ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’ulteriore provvedimento delle Entrate. La comunicazione può essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet oppure usando i canali telematici dell’Agenzia. Entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione è resa disponibile nell’area riservata una ricevuta che ne attesta la presa in carico.
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