Chiarimenti INL su Appalti “labour intensive”
Con la nota prot. n. 1037 del 25 novembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che nei casi di appalti “labour intensive” non è competenza dell’INL l’accertamento di eventuali violazioni in merito al versamento delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 – si legge nella nota – ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997 che prevede nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive”. La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i “committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute”. Tali obblighi sono dovuti per contrastare il fenomeno consistente nell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente e la loro violazione è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. L’Ispettorato richiama la circolare n. 1/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate che ha precisato che “tale somma non è dovuta quando l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo”. Ne deriva, quindi, che l’illecito a carico del committente si realizzi solo all’esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale. Pertanto è da ritenere che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie e la loro violazione non può essere ascritta nel novero di quelle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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