Fondazione CdL: aspetti Cassa Integrazione Covid-19
Le settimane di Cassa integrazione sono sempre riferite alla unità produttiva e non al singolo lavoratore. L’intero impianto del D.Lgs. 148/2015 riferisce il computo delle settimane oggetto di autorizzazione delle varie forme di integrazione salariale (CIGO, CIGS, FIS e fondi di solidarietà bilaterali) alla singola unità produttiva del datore di lavoro, come testimoniato dal fatto che si presenta una domanda per ciascuna UP, anche se in riferimento alla stessa azienda e allo stesso periodo cronologico. Secondo la prassi consolidata dell’Inps, si definisce “UP” ogni stabilimento, sede o struttura di produzione di beni o servizi che possegga contemporaneamente 3 requisiti:
- autonomia finanziaria o tecnico funzionale;
- idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, senza limitarsi a obiettivi produttivi secondari o solo strumentali a quello principale
- dotazione stabile di maestranze che operano con continuità.
La circolare n. 58/2020 dell’Istituto ha da ultimo ribadito, così come anticipato nelle FAQ del Tavolo Tecnico dei Consulenti del Lavoro del 20.4.2020, che anche per la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 “il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione”.
Da questa impostazione deriva la conseguenza che se il datore di lavoro, in una UP di 10 dipendenti, pone in CIG solo 1 lavoratore per 3 settimane e gli altri 9 nelle successive 6, consuma integralmente le 9 settimane autorizzate con causale Covid-19. (Antonello Orlando)