Criteri per accedere agli ammortizzatori Covid-19
Con la Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare si riepilogano le indicazioni per fruire del trattamento di integrazione salariale ordinario, fornite prima dall’articolo 13 del d.l. n. 9/2020 per le imprese operanti nella prima “zona rossa” e poi dall’articolo 19 del d.l. n. 18/2020 per le aziende di tutto il territorio nazionale e si specifica che l’ammortizzatore può essere richiesto per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020. Si precisa, poi, che l’articolo 20 del d.l. n. 18/2020 ha previsto che le aziende, che hanno in corso un programma di CIGS con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa, possono presentare domanda per il trattamento salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane.
Per la CIG in deroga il riferimento è, invece, all’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, precisando che la stessa è concessa con appositi decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro, da trasmettere all’INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest’ultimo. Per la procedura di presentazione delle domande si rimanda alla circolare Inps n. 47/2020. Nella circolare ministeriale si fa riferimento anche ai criteri per l’approvazione della CIG in deroga per le imprese plurilocalizzate. Per quest’ultima, il Ministero ha messo a disposizione un form in excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti e specificati dalla circolare.
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