Lavoro domestico gratuito: assicurazione infortuni
Dopo la registrazione alla Corte dei Conti lo scorso 12 dicembre, è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto del 13 novembre 2019, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’Inail n. 212/2019, che dà attuazione alle novità in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico previste dall’articolo 1, comma 534, della Legge di Bilancio 2019. Destinatari delle previsioni normative le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente.
Ad essere assicurati i casi di infortunio che prevedano un’inabilità permanente non inferiore al 6%. Il premio assicurativo è fissato in 24 euro annui, esenti da oneri fiscali, purché i soggetti abbiano redditi lordi ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro annui e appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superi i 9.296,22 euro annui. Nel decreto vengono definite anche le modalità di pagamento dei premi, che deve avvenire online secondo le indicazioni fornite dall’Inail sul proprio portale, pena una sanzione di importo pari alla metà del premio stesso se il versamento avviene entro 60 giorni dalla scadenza prevista, ovvero pari al premio stesso se si supera tale termine o in caso di recidiva. Qualora l’inabilità permanente derivante dall’infortunio sia compresa fra il 6 e il 15%, al lavoratore verrà corrisposta una una tantum di 300 euro, mentre per inabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 16% verrà riconosciuta una rendita. Le norme del decreto trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 fatto salvo quanto indicato nelle disposizioni transitorie e finali.