In maternità dopo il parto: le istruzioni dell’Inps
Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la disposizione della Legge di Bilancio 2019 che modifica l’art. 16 del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs. n. 151/2001), consentendo alle lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, previo consenso del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico del lavoro. Con la circolare n. 148 del 12 dicembre, arrivano dall’Inps le relative istruzioni operative.
L’Istituto precisa che la documentazione sanitaria attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro deve essere acquisita dalla lavoratrice e trasmessa all’Inps nel corso del settimo mese di gravidanza o entro l’ottavo se la lavoratrice ha scelto la flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, continuando quindi a lavorare nell’ottavo mese, e decide, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. L’Istituto fornisce inoltre indicazioni specifiche su alcuni casi particolari: parto fortemente prematuro; interdizione dal lavoro; malattia; sospensione o rinvio del congedo di maternità per ricovero del minore; congedo di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; rinuncia alla facoltà da parte della madre.
L’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata; ciò in quanto l’articolo 64 del D. Lgs n. 151/2001 dispone che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata “avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente”. Mentre per le lavoratrici part-time l’erogazione dell’indennità di maternità deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione, prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità).