INPS: aggiornati minimali 2019 per malattia, maternità e tubercolosi
Con circolare n. 79 del 3 giugno 2019, l’Inps ha comunicato gli importi giornalieri, con riferimento all’anno 2019, per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi dei lavoratori dipendenti e autonomi. L’istituto ha adeguato i valori da utilizzare a seguito della variazione provvisoria del tasso di inflazione dell’1,1% comunicato lo scorso novembre dall’Istat.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi – si legge nella circolare – i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2019, ad euro 48,74. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per le prestazioni in oggetto è pari a euro 43,35. Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, invece, l’Istituto precisa che i salari applicabili per l’anno 2019 saranno comunicati non appena disponibili e che saranno utilizzati in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2018, pari a 57,60 euro. Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2018. Invece per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2019, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: euro 7,13 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,06; euro 8,06 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,06 e fino a euro 9,81; euro 9,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,81; euro 5,19 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2019, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a: 25,72 % per i lavoratori liberi professionisti; 33,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.o,9