INL: chiarimenti su raddoppio sanzioni per recidiva
Ad integrazione della circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso, lo scorso 5 febbraio, la nota n. 1148 per fornire ulteriori chiarimenti sul raddoppio delle sanzioni – già maggiorate – in caso di reiterazione del medesimo illecito rispetto ai tre anni precedenti, ai sensi della Legge di Bilancio 2019, per violazioni riguardanti lavoro sommerso, interposizione, distacco transnazionale, orario di lavoro, riposi e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva” – si chiarisce nella nota -, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di “trasgressore” in caso di violazioni amministrative e di “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, occorrerà far riferimento agli illeciti “definitivamente accertati”, condizione che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, si può verificare: allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981; nell’ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta; al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza. Dunque, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Il raddoppio della sanzione – precisa la nota – non si applica invece nelle ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 o ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, oppure in caso di illeciti per cui il contravventore abbia effettuato i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 124/2004. Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni per reiterazione possono essere stati commessi anche prima del 1° gennaio 2019, ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge n. 145 del 2018.