Riscatto ai fini pensionistici: chiarimenti sui metodi di calcolo

Riscatto ai fini pensionistici: chiarimenti sui metodi di calcolo

Con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione – ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 – in cui si precisavano anche le modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto in particolari casi. Nel nuovo provvedimento l’Istituto si sofferma, infatti, sull’istituto del riscatto del periodo universitario per segnalare che, come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo. Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente in parte nel sistema retributivo e in parte nel sistema contributivo, l’onere è quantificato per i periodi di calcolo retributivo con il metodo della riserva matematica, mentre per i periodi che si collochino nel sistema contributivo si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale applicando i criteri indicati nella circolare stessa. Ulteriori chiarimenti sono forniti in merito all’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione, all’esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D. Lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni, alla vautazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo. Per quanto concerne infine le disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l’Inps rinvia ad una successiva circolare per ulteriori indicazioni.

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