Bonus vacanze: chiarimenti Agenzia Entrate

Bonus vacanze: chiarimenti Agenzia Entrate

Nuovi chiarimenti interpretativi sul bonus vacanze, previsto dall’articolo 176 del decreto n. 34/2020 e destinato alla ripartenza del settore turistico, arrivano dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 che ha illustrato come funziona il bonus, le strutture presso le quali utilizzarlo, i servizi che possono essere inclusi e le modalità da seguire per beneficiarne. Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus – spiega il documento – occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast», riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco. Nell’elenco sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale. Il credito d’imposta vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. L’Agenzia ribadisce poi che c’è tempo per chiedere e utilizzare il credito d’imposta: dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Pertanto, l’agevolazione spetta in relazione ad un unico soggiorno, esclusivamente in relazione ai pernottamenti ricadenti in tale periodo e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio. Il pagamento del soggiorno può essere predisposto anche se effettuato con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. La circolare inoltre ricorda che il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso all’app IO, predisposta da PagoPA S.p.A, dopo aver verificato di averne diritto (ovvero se in possesso di una DSU in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Nel documento di prassi anche le indicazioni per inserire correttamente i dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, così da consentire al fruitore del bonus di utilizzare il codice univoco (o relativo QR code).

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